26.09.2014 Icon

Marchio di forma o design?

Corte di Giustizia Europea, 18 settembre 2014, C-205/13 (leggi la sentenza per esteso)

Si riprende con questo contributo il tema già affrontato la settimana scorsa (leggi qui), ovvero i termini di tutela del marchio tridimensionale e i confini con altre privative industriali.

L’occasione è data ancora una volta dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea che lo scorso 18 settembre si è pronunciata in merito alla pretesa avanzata della Stokke A/S (società di diritto belga) di riconoscere come legittima e valida la registrazione come marchio di forma della sedia per bambini da essa prodotta fin dal 1972.

Non è di poco conto accogliere o meno una tale richiesta. Infatti, nel caso in cui un oggetto sia riconosciuta la brevettabilità come marchio, esso accede ad un regime di protezione riservato ai segni distintivi, assai più ampio e durevole di quello riservato ad altri titoli di diritto industriale (segnatamene, disegni e modelli)

La sedia in questione (denominata “Tripp-Trapp”) ha effettivamente una forma originale, costituita da due supporti a forma di “L” ai quali sono attaccati tutti gli altri elementi, tra cui il piano-sedile e il poggiapiedi che hanno la possibilità di scorrere in alto e in basso per adattarsi alla crescita del bambino.

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Nel 1998 la Stokke depositava una domanda di marchio tridimensionale per la suddetta sedia nella classe 20 (mobili) ottenendone poi la registrazione. In forza di questa citava in giudizio la Hauck GmbH & Co KG (società tedesca) per contraffazione allorché questa metteva in commercio delle sedie simili.

Dopo alcuni gradi di processo, il caso è approdato alla Corte Suprema d’Olanda la quale ha rimesso alcuni quesiti alla Corte di Giustizia Europea in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, paragrafo 1, lettera e), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

Tale direttiva esclude che possano essere registrati come marchi di forma i segni costituiti esclusivamente:

a)      dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

b)      dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

c)      dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Come accennato, la ratio degli impedimenti alla registrazione previsti da tale disposizione consiste nell’evitare che la tutela del diritto dei marchi sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto. L’obiettivo è quindi quello di vietare la registrazione come marchio di forme meramente funzionali.

In merito all’interpretazione dell’art. 3, la Corte ha chiarito che l’impedimento alla registrazione ai sensi della lettera a) di cui sopra è configurabile solo in merito a quei segni costituiti esclusivamente da forme indispensabili alla natura del prodotto o la cui forma è imposta dalla legge. Aggiungendo che ciò non toglie che forme che presentano caratteristiche essenziali inerenti alla funzione del prodotto, possono anch’esse essere sottratte al regime di brevettazione come marchi. Concedere un brevetto su tali caratteristiche, infatti, impedirebbe ad altri concorrenti di dare ai propri prodotti forme utili e funzionali all’uso a cui sono destinati.

26 settembre 2014(Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com)