20.11.2018 Icon

Mai far perder tempo al sistema giudiziario: le contestazioni si pagano (e non poco)

La diciassettesima Sezione del Tribunale di Roma, ritenuta eccessivamente generica e non sufficientemente provata la citazione con la quale parte attrice chiedeva l’accertamento della gratuità del mutuo e la restituzione delle somme che la stessa asseriva illegittimamente incassate dalla Banca convenuta a titolo di interessi usurari, ha condannato d’ufficio parte attrice all’esemplare somma del doppio delle spese di lite liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 55/2014 per danno arrecato sia alla Banca, ingiustamente coinvolta, sia al sistema giudiziario.

Con atto di citazione, infatti, parte attrice deduceva semplicemente la violazione della normativa antiusura con riferimento al tasso moratorio in sé considerato e come pattuito in contratto di mutuo nonché l’illegittimità del sistema di ammortamento alla francese. Del tutto, depositava perizia contabile a sostegno della propria difesa.

Ebbene, richiamando i principi cardine dell’ordinamento processuale – sempre più disattesi dai Clienti degli Istituti di Credito che, improvvisamente insoddisfatti, lamentano illegittimità perpetrate in loro danno dalla Banche – il Giudice adito ha ricordato come “il cliente non può limitarsi ad una generica contestazione delle operazioni e delle clausole contrattuali asseritamente illegittime ma deve indicare in modo specifico quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime, sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur”. Prosegue, “qualora si lamenti l’applicazione di interessi anatocistici, è necessario indicare i tassi di interesse concordati per iscritto oltre che gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all’erogazione del credito. Qualora la doglianza riguardi l’applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso- , l’esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l’esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari”.

Si specifica, inoltre, che parte attrice ha semplicemente rinviato alla perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte ma questa “è priva di qualunque onere probatorio posto che le perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico”. E, comunque, la stessa “non può essere considerata dal Tribunale attesa la palese inattendibilità della stessa la quale applica criteri matematici difformi di quelli indicati dalla Banca d’Italia, che questo giudice ritiene di dovere applicare”.

Dalla genericità e dall’approssimatezza di controparte, il Giudice adito ha conseguentemente ritenuto violati molteplici principi del nostro ordinamento: quello dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., che notoriamente grava su chi intende azionare un diritto; quello che impone all’attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre ex art. 163 c.p.c.; ma, soprattutto, ha valutato oltraggiato il diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., dal momento che contestazioni generiche impediscono di comprendere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro con la conseguenza che, da un lato, parte convenuta non può accuratamente difendersi e, dall’altra, che il Giudice non viene messo nelle condizioni di svolgere diligentemente il proprio operato, ingorgando quindi – inutilmente – un sistema giudiziario, già oberato.

In conclusione, quindi, il Tribunale adito, considerata pretestuosa la domanda proposta – coltivata nonostante l’evidenza della carenza di allegazione e probatoria – ha classificato il procedimento de quo tra quelli introdotti per finalità strumentali e dilatorie e, per l’effetto, ha ritenuto tale comportamento “abusivo, meritevole di essere adeguatamente sanzionato”.

Tribunale di Roma, sentenza del 27 settembre 2018Chiara Grespi – c.grespi@lascalaw.com

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