26.05.2011 Icon

L’orientamento del Tribunale di Vicenza sul sequestro conservativo di quote di società di persone

Con ricorso per sequestro conservativo ante causam Tizio conveniva in giudizio la società Beta S.S. composta da Caio e Sempronio per essere autorizzato ad eseguire il sequestro conservativo delle quote spettanti a Caio, debitore di Tizio.
Il Giudice autorizzava il sequestro inaudita altera parte fissando l’udienza per la comparizione delle parti.
A detta udienza si costituiva Caio in persona e la società Beta S.S. eccependo l’insussistenza del fumus boni iuris e del pericolum in mora; eccepiva inoltre l’inammissibilità del’autorizzato sequestro in forza di alcune pronunce di merito (cfr Tribunale di Ravenna 12.04.1994, Corte di Appello di Milano 23.03.1999) che escludevano il sequestro conservativo di quote societarie riferibili ad una società di persone finché dura la società stessa in quanto elemento principale della società di persone è l’intuitus personae che caratterizza il rapporto fiduciario dei soci.
Tizio dal canto suo insisteva per la conferma del sequestro, evidenziando come non fosse richiesta la concessione del sequestro sic et simpliciter, ma delle quote al momento della loro liquidazione, allorché verranno monetizzate e la misura potrà convertirsi in pignoramento.
Il Giudice investito della questione revocava il sequestro in precedenza concesso rilevando che Tizio non aveva sufficientemente provato il periculum in mora. Tuttavia in ordine all’ammissibilità dell’azione proposta rilevava che se è vero che le quote delle società di persona non possono essere, quantomeno in linea di principio, espropriate finché dura la società a beneficio del creditore particolare del socio (15605/02 Cass.) tale limite è diretto a tutelare il carattere di intrasferibilità delle quote nelle società di persone in assenza del consenso di altri soci sul presupposto della natura fiduciaria del rapporto sociale.
Tale esigenza di tutela non sussiste laddove, come nel caso de quo, il sequestro venga configurato come strumentale alla futura liquidazione delle quote dei singoli debitori ai sensi dell’art 2270 II° comma c.c. ed anzi ben si inserisce nel disposto dell’art. 2270 II° comma c.c. che consente al creditore particolare del socio, finché dura la società, di compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.
Tizio, quindi, proponeva reclamo avverso il provvedimento  di revoca del sequestro insistendo per l’ammissibilità dello stesso richiamando i motivi già dedotti nel ricorso per sequestro conservativo e provando la fondatezza del periculum in mora.
Il giudicante dichiarava l’ammissibilità degli atti conservativi in ipotesi come quella di specie in quanto sancita dall’art. 2770 I° comma c.c. che prevede che nelle società semplici la liquidazione delle quote vantate dal debitore può essere richiesta ed ottenuta dal terzo creditore dello stesso socio anche mentre la società dura – a differenza invece di quanto avviene rispetto alle società in nome collettivo e nelle società in accomandita semplice.
In questi termini l’invocato sequestro deve essere, dunque, autorizzato non trattandosi di dare corso alla espropriazione di una quota di società di persone mentre la stessa società dura, in contrasto con i divieti sanciti dagli artt. 2305 e 2315 c.c., ma trattandosi di preservare l’apprensione dell’unica risorsa, per giunta facilmente occultabile, attraverso la quale Caio è in grado di soddisfare l’obbligo assunto all’esito della liquidazione consentita dall’art. 2270 II° comma c.c..
Né, rileva, in senso contrario, il preteso valore negativo che potrebbe caratterizzare le quote medesime, poiché ciò che conta nella fase dell’invocato sequestro non è tanto il valore attuale delle quote quanto il valore che esse avranno al momento della loro effettiva liquidazione.

(Simone Corradin – s.corradin@lascalaw.com in collaborazione con l’avv. Elisa Tagliaro dello Studio Legale avv. Carlo  Spillare di Vicenza)