23.01.2015 Icon

Limitazione temporale della fideiussione

Cass, 30 dicembre 2014 n. 27531 (leggi la sentenza)Nella fattispecie oggetto di esame, è stata sottoposta alla Suprema Corte la questione relativa alla possibilità di apporre al contratto di fideiussione limiti anche di durata, oltre che quantitativi, ossia la possibilità di prestare una garanzia per un periodo di tempo inferiore rispetto alla durata del rapporto garantito, allorché quest’ultimo sia un contratto di mutuo.

Infatti, nel caso de quo, i garanti avevano voluto ancorare la fideiussione al permanere della loro qualifica di amministratori della società garantita, non volendo rispondere del comportamento del debitore principale dal momento in cui non avrebbero più avuto il relativo controllo.

Ebbene, i giudici di legittimità hanno riconosciuto la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione, inferiore a quello del rapporto garantito.

Infatti tale limitazione, sebbene non sia prevista dal codice civile, “può ricondursi alla previsione  dell’art.

1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. E’

la possibilità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall’ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale resa. La giurisprudenza di legittimità, sebbene si sia raramente occupata del problema, non ha trovato ostacoli alla ammissibilità della garanzia per un tempo inferiroe a quello del contratto principale, precisando che il fideiussore non può essere tenuto in duriorem causam, ciè a condizioni più onerose del debitore principale, che possono riguardare il tempo, il luogo, le modalità (Cass. 19 dicembre 1987 n. 9466; Cas. n. 1427 del 1999)”.

Tale principio vale anche quando il rapporto principale sia un contratto di mutuo, ossia un contratto che prevede il sorgere per intero dell’obbligazione restitutoria al momento iniziale dell’erogazione, anche se la restituzione avviene dilazionata nel tempo secondo un piano di ammortamento. Infatti, sempre secondo la Suprema Corte, se al momento della scadenza della garanzia il piano di ammortamento è stato rispettato, “il debitore non è decaduto dal beneficio del termine e quindi non si è verificato alcun inadempimento, il residuo credito capitale, pur in quel momento esistente, non è però esigibile e pertanto il fideiussore non può essere tenuto a pagare per un inadempimento verificatosi dopo la scadenza della garanzia”.

23 gennaio 2015Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com