21.04.2017 Icon

L’errata indicazione dell’I.S.C. non è causa di nullità

Ancora una volta la giurisprudenza più attuale sancisce l’infondatezza di una delle più frequenti contestazioni avanzate dai mutuatari in sede di contenzioso bancario, rivolte a far valere, quale conseguenza della eventuale errata indicazione dell’ISC/TAEG nei contratti di mutuo, la nullità della clausola che prevede gli interessi ai sensi dell’art. 117, VI comma TUB., con la consequenziale applicazione del tasso sostitutivo.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile tale disposizione di legge, in considerazione della natura e della funzione meramente informativa del predetto indicatore che, limitandosi ad esprimere il costo effettivo dell’operazione per il cliente secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia, non costituisce una clausola di determinazione degli interessi, delle spese e degli oneri applicati al contratto di finanziamento, sottraendosi così al disposto dell’art. 117, VI comma, TUB (che, infatti, sanziona con la nullità solo le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati).

Più precisamente, il Tribunale di Roma, nell’ambito di un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. che ha visto coinvolto un istituto di credito cliente dello Studio, ha ritenuto infondato il ricorso avanzato dai mutuatari rilevando che, poiché l’ISC/TAEG non costituisce “…un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”, l’erronea indicazione dello stesso “…non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo”.

Il nominato giudicante, nel ritenere, dunque, la funzione meramente informativa dell’ISC, ha statuito che una errata indicazione dello stesso “…non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell’art. 117 TUB come infondatamente sostenuto dai ricorrenti. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l’ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione” sancendo così la validità della clausola determinativa degli interessi.

Le domande dei mutuatari sono state, altresì, respinte con riguardo alla prospettata violazione delle regole di trasparenza: il Tribunale di Roma, difatti, ha ritenuto la differenza tra l’ISC indicato nel contratto e quello ricalcolato dai ricorrenti talmente minima (nella specie pari allo 0,033%) tale da “poter essere considerata irrisoria e, comunque, tale da non integrare una pubblicità ingannevole o una violazione delle regole di trasparenza (come infondatamente sostenuto dai ricorrenti), la cui osservanza è definitivamente comprovata dal documento di sintesi – allegato al contratto di mutuo – nel quale sono specificamente elencate tutte le voci di costo relative al finanziamento in oggetto”.

Tribunale di Roma, ordinanza del 19 aprile 2017 Alessandra Sangrigoli a.sangrigoli@lascalaw.com

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