04.04.2017 Icon

Barriere architettoniche nel condominio: vanno eliminate anche in assenza di residenti disabili

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7938/17 del 28 marzo 2017, si è espressa in merito ad una controversia riguardante l’installazione di un ascensore all’interno dell’edificio condominiale affermando che le barriere architettoniche devono essere rimosse, a prescindere dalla circostanza che nello stabile vivano persone disabili.

La vicenda in oggetto ha avuto origine da alcune opere edili realizzate da una condomina, anziana e con difficoltà di deambulazione, per l’installazione di un ascensore all’interno di un condominio, contestate poi dal condominio stesso il quale affermava che tali lavori fossero avvenuti in contrasto con il regolamento e in lesione del decoro architettonico del palazzo.

Agendo in giudizio, l’anziana condomina ed in seguito i suoi eredi, si erano visti soccombenti sia di fronte al giudice di primo che di secondo grado. La Corte di Cassazione, tuttavia, con l’ innovativa sentenza ha ribaltato il giudizio sottolineando, tra l’altro, importanti principi in materia di diritto condominiale e in particolare di tutela delle persone affette da disabilità motorie.
La Corte di legittimità ha innanzitutto effettuato un giudizio di valori anteponendo l’interesse delle persone con difficoltà motorie a quelli della tutela del decoro architettonico dello stabile, ed in secondo luogo,  considerando le disposizioni della legge n. 13/1989 – riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – e la legge n. 104/1992 – riguardante l’integrazione delle persone portatrici di handicap –  ha tratto il principio secondo il quale le barriere architettoniche devono essere rimosse indipendentemente dalla presenza o meno di un disabile all’interno dello stabile.

Osserva infatti la Corte che il concetto di disabilità va interpretato in senso ampio, così da doversi ritenere che la normativa concernente il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 2 l. 13/1989 debba ritenersi applicabile anche alle persone che, in condizione dell’età avanzata, pur non essendo portatori di handicap, abbiano comunque disagi fisici e difficoltà motorie.

Alla luce di tale interpretazione delle sopra citate norme, la Corte ha concluso affermando che “in materia di eliminazione di barriere architettoniche la l. 13/1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici, sicché la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale, non possono essere esclusi unicamente in forza di disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione di qualunque opera che interessi le strutture portanti, modifichi impianti generali o che comunque alteri l’aspetto architettonico all’autorizzazione del condominio”

Ne discende quindi che nel caso di specie la realizzazione dell’ascensore era legittima anche in virtù del fatto che essa non ledeva i diritti degli altri comproprietari ai sensi dell’art. 1102 c.c., né il decoro architettonico dello stabile.

Cass., Sez. II, 28 marzo 2017, n.7938 (leggi la sentenza)

Emanuele Varenna e.varenna@lascalaw.com

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