Cass., 4 marzo 2011, Sez. VI, n. 5331Massima: “La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell’ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità la quale impedisce all’atto di produrre ab origine qualunque effetto, sia pure interinale si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo; detto nesso di pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi d’annullabilità del titolo, poiché l’eventuale annullamento non è incompatibile con la sua efficacia medio tempore, salvo restando la retroattività inter partes con i connessi obblighi di restituzione delle obbligazioni già eseguite.” (leggi la sentenza per esteso)
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