24.09.2013 Icon

La sigla del funzionario della banca e’ idonea ad integrare il requisito della forma scritta

Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2013 (leggi la sentenza per esteso)
La sentenza in esame è meritevole di segnalazione, in quanto, tramite la stessa, il Tribunale di Reggio Emilia ha contrasto un orientamento minoritario sviluppatosi tra la giurisprudenza di merito (invero oggi superato anche dalla Suprema Corte), secondo il quale un contratto bancario firmato dal correntista e semplicemente siglato dal funzionario dell’istituto di credito sarebbe nullo per mancanza di forma scritta.

Il Giudice ha osservato che la firma del funzionario di banca non ha alcun potere certificativo della sottoscrizione del cliente, ma deve intendersi come esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell’istituto ex art. 2110 c.c. Tale circostanza, unita al fatto che il contratto era stato predisposto dalla banca, che nel corpo del testo si faceva ripetutamente riferimento al “contratto così stipulato” e che il negozio giuridico è stato poi eseguito da tutte le parti, secondo il Tribunale di Reggio Emilia è sufficiente per integrare il requisito della forma scritta ad substantiam. Peraltro, il Giudice ha precisato che, secondo la più recente giurisprudenza, non è invero necessaria neppure la firma della banca, laddove quest’ultima abbia predisposto il documento, poi accettato dal cliente mediante sottoscrizione e al medesimo consegnato in copia, e sia stata data esecuzione al rapporto, anche tramite la comunicazione degli estratti conto.

(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)