26.07.2013 Icon

La responsabilità della scuola per l’infortunio dell’allievo causato da un compagno maggiorenne

Cass., 15 maggio 2013, sez. III, n. 11751

Durante l’orario di lezione presso un Istituto Statale d’Arte, due allieve, A. e B., in occasione della recita natalizia annuale, indossavano un costume da angelo. Un terzo compagno maggiorenne C., per scherzo,  appiccava il fuoco alle ali del costume di A.

B., anch’essa maggiorenne, cercava immediatamente di aiutare A. tentando di spegnere il fuoco ma anche il suo costume si incendiava provocandole gravissime ustioni.

B. citava in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e C. per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale adito rigettava la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero per carenza di responsabilità ex art. 2048 c.c., in quanto all’epoca dei fatti C. era già maggiorenne.

La Corte d’appello di Venezia riformava la sentenza del Tribunale ed accertava la responsabilità contrattuale dell’Istituto scolastico e, quindi, del Ministero della Pubblica Istruzione, ritenendo sussistente nel caso di specie l’inadempimento dell’Istituto scolastico agli obblighi di sicurezza ed incolumità degli allievi durante le orario scolastico derivanti dal vincolo negoziale che si costituisce all’atto dell’iscrizione.

La sentenza della Corte veniva impugnata dal Ministero.

La Cassazione, con la recente sentenza n. 11751/2013, ha rigettato il ricorso del Ministero  ed ha stabilito che l’iscrizione ad una scuola crea un vincolo giuridico tra l’alunno e l’istituto dal quale derivano a carico di tutti i soggetti dipendenti della scuola sia l’obbligo di istruire ed educare l’allievo iscritto, sia quello di vigilare sulla sua incolumità fisica e sulla sua sicurezza e di proteggerlo da pericoli che potrebbero derivare sia da un fatto proprio dell’allievo, sia  da terzi. I predetti obblighi devono essere adempiuti “per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dalla status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo”.

Inoltre, qualificata la responsabilità della scuola come responsabilità da inadempimento contrattuale, il regime probatorio è quello ex art. 1218 c.c., “applicabile anche all’obbligazione risarcitoria che scaturisce da un illecito se vi è connessa la violazione di un diritto di protezione”.

Pertanto, non avendo il Ministero provato l’adozione effettiva “di tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, anche disciplinari, ed impartito le relative  informazioni sia ai partecipanti alla recita, sia agli spettatori, atti a garantire la sicurezza della scuola” secondo la Cassazione sussiste la responsabilità dell’amministrazione pubblica per il grave infortunio occorso a B.

In conclusione, la scuola risponderà per ogni infortunio occorso agli alunni iscritti, indipendentemente dall’età ed anche nel caso di infortunio provocato da un alunno maggiorenne, a meno che non riesca a fornire la prova di aver adottato ogni provvedimento necessario per impedire l’evento, compreso quello di inculcare agli alunni i valori del comportamento civile e della solidarietà sociale. Trattasi chiaramente di una probatio diabolica.(Maria Valeria De Leo – v.deleo@lascalaw.com)