07.05.2014 Icon

La responsabilità amministrativa degli enti e la formazione fittizia del capitale sociale

Cass, 15 aprile 2014, Sezione II Penale, n. 16359 (leggi la sentenza per esteso)

Con sentenza n. 16359 del 15 aprile 2014, la Corte di Cassazione, Sezione II Penale, è ritornata ad occuparsi del tema dell’interesse e del vantaggio, ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa ex Decreto Legislativo 231 del 2001 (di seguito “Decreto 231”), a seguito della commissione del reato di formazione fittizia del capitale di cui all’art. 2632 c.c. mediante la sopravvalutazione di partecipazioni azionarie.

La pronuncia della suprema Corte ha avuto a riguardo un ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Bologna che ha confermato il sequestro di quassi 200 milioni di Euro, ai sensi dell’art. 19, 25-ter e 53 del Decreto 231.

Già con precedente sentenza, la Sez. VI Penale di codesta illustrissima Corte, si era pronunciata a riguardo, annullando la precedente ordinanza del Tribunale di Bologna.

Il Tribunale di Bologna, conformandosi a tale ultimo orientamento della Suprema Corte, ha ritenuto, benché fittizio, che l’accertato incremento del capitale sociale fosse stato realizzato anche nell’interesse ovvero a vantaggio della società. Ciò in quanto, la Corte afferma, “..era risultato che quell’incremento di capitale aveva determinato un aumento di affidabilità della medesima compagine sociale… ed una sensibile moltiplicazione del valore delle azioni della società.., anche in conseguenza della diffusione di comunicati in ordine alla avvenuta capitalizzazione”.

La Corte di Cassazione, con la più recente sentenza ha ribadito il principio già espresso, confermando che “l’aumento fittizio di capitale costituì una operazione effettuata nell’interesse della società, di cui questa si avvantaggiò e che, pertanto, il profitto che ne ricavò è confiscabile”.

07 maggio 2014(Ornella Carleo – o.carleo@lascalaw.com )