30.01.2012 Icon

La natura contrattuale della responsabilità della banca terza negoziatrice di un assegno in caso di violazione dell’obbligo di protezione stabilito dall’art. 43 L. ass.

– di Marco Gherardi, in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 6/2011, pag. 688

Con le sentenze n. 7618/2010 e 467/2008 rispettivamente la Corte di Cassazione ed il Tribunale di Parma hanno affrontato il controverso tema della natura della responsabilità di una banca girataria per l’incasso di un assegno non trasferibile in caso di pagamento dell’assegno ad un soggetto non legittimato, confermando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14712 del 26 gennaio 2007, ovverosia che si tratta di responsabilità professionale da contatto sociale avente natura contrattuale.

Entrambe le vicende riguardano il caso di società emittenti assegno bancari non trasferibili, le quali, dopo aver spedito a mezzo posta i titoli al legittimo destinatario, sono venute a conoscenza che le banche negoziatrici avevano pagato gli assegni contraffati a persone diverse dai legittimi beneficiari.

A seguito di tale circostanza, entrambe le società avevano citato in giudizio sia la banca trattaria che quella girataria per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente versate, invocando la responsabilità solidale di entrambi gli istituti di credito, in via principale, a titolo contrattuale, in subordine a titolo extracontrattuale.

Si costituivano in giudizio le banche convenute asserendo la sussistenza di concorso colposo delle società emittenti per violazione degli artt. 82 ss D.p.r. 29 marzo 1973, n. 156.

Le norme indicare, che fanno divieto di inserire nella corrispondenza ordinaria oggetti di valore, sono state ritenute non applicabili sia dalla Corte di Cassazione che dal Tribunale di Parma, non solo in quanto l’assegno non costituisce un oggetto di valore la cui inclusione nella corrispondenza implica violazione delle disposizioni del D.p.r. 156/1973, ma anche in quanto non vi sarebbe alcun rilievo causale tra l’eventuale condotta colposa delle società attrici e gli eventi produttivi dei danni reclamati, i quali sarebbero determinati esclusivamente quali conseguenze di comportamenti colposi (l’aver posto in pagamento i titoli nonostante le evidenti falsificazioni) posti in essere dagli istituti di credito.

Sia la Corte di Cassazione che il Tribunale di Parma hanno riconosciuto la responsabilità contrattuale delle banche, condannando per l’effetto gli istituti convenuti al pagamento in solido dell’importo indicato nei titoli contraffatti.
In specifico, il Tribunale di Parma ha ritenuto che le regole di pagamento di un assegno non trasferibile previste dall’art. 46 L. A. “sono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione dello specifico titolo sono interessati e che hanno ragione di confidare sul fatto che l’assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità al riguardo”.

Peraltro, con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione ha affermato che grava sulla banca un obbligo professionale di protezione, “che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso”.

In definitiva, la responsabilità della banca girataria che paga male un assegno non trasferibile consegue alla violazione delle regole di protezione stabilite dall’art. 43L.A., le quali vietano il pagamento del titolo a soggetto differente rispetto al prenditore.

(Giuliana Poggi – g.poggi@lascalaw.com)