29.10.2018 Icon

La mera esposizione debitoria non costituisce periculum in mora

Una recente ordinanza ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato da un consumatore per ottenere tutela risarcitoria in via d’urgenza.

Nel caso di specie un consumatore sottoscriveva un prestito finalizzato in qualità di coobbligato e, successivamente, a causa della mancata corresponsione di alcune rate del finanziamento, la banca intimava il pagamento del debito residuo.

A tali istanze, tuttavia, seguiva il totale diniego del coobbligato, che depositava ricorso cautelare chiedendo di accertare che nulla era dovuto alla banca e che, in ogni caso, quest’ultima doveva essere condannata al risarcimento del danno stante il “grave momento di ansia e precaria salute della famiglia … anche in concorrenza dell’atteggiamento alquanto oppositivo della stessa Banca”.

Il Giudice, letta la memoria difensiva della banca, ha rilevato la totale assenza del periculum, ricordando che: “il presupposto che il legislatore esige per la concessione della tutela d’urgenza è l’esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che minacci il diritto durante il tempo occorrente a farlo valere in via ordinaria”.

Sul punto il Tribunale ha infatti chiarito che la mera esposizione debitoria e la natura di “pensionato” del ricorrente non sono elementi idonei a costituire il periculum: “[il ricorrente] non ha affatto dimostrato la sussistenza di un nocumento connotato dalle richiamate caratteristiche: egli si è limitato ad allegare l’entità della somma per cui è causa …ed il fatto di essere pensionato”.

Il Giudice, sulla scorta di tali elementi, ha escluso l’accoglibilità del ricorso: “In difetto di solidi riscontri probatori di segno contrario, deve dunque ritenersi che il ricorrente non subisca dalle richieste di pagamento nei suoi confronti avanzate dalla … quel “pregiudizio irreparabile” richiesto dalla norma e che la giurisprudenza considera sussistere solamente quando il danno è irreversibile”.

Peraltro, il Giudice non ha neppure verificato la sussistenza del fumus, dovendosi ritenere che: “la menzionata carenza del requisito del periculum renda superflua la valutazione del fumus”.

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza del 13 ottobre 2018 (leggi la sentenza)

Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com

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