04.10.2018 Icon

Interesse ad impugnare i bilanci per censure già oggetto di giudicato

Una volta ottenuta una sentenza favorevole con riferimento ad un bilancio impugnato, l’attore ha diritto a che gli amministratori procedano ad adottare i provvedimenti conseguenti, anche con riferimento agli esercizi successivi, alla pronunzia del Tribunale.

L’adozione di tali provvedimenti, che rappresentato un preciso obbligo normativo posto a carico degli amministratori, fa si che sussista mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a chi impugni, per le medesime censure, i bilanci successivi a quello già oggetto di giudicato.

E’ l’orientamento confermato dal Tribunale di Bologna, sezione imprese, con sentenza 842 del 13 marzo 2018 secondo cui “una volta pronunciata l’invalidità di una delibera adottata dall’assemblea (a prescindere dal suo contenuto), gli amministratori sono obbligati a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio –  e solo dopo tale definitiva dichiarazione di invalidità – scatta l’obbligo degli amministratori sia di redigere un nuovo bilancio del relativo esercizio, di depositarlo presso la sede della società, di convocare l’assemblea dei soci per la relativa nuova approvazione e, infine, di depositare il nuovo testo presso il registro delle imprese, sia di adottare (sempre quali “provvedimenti conseguenti”) tutte le correzioni necessarie ai bilanci successivi se e nella misura in cui le rettifiche rese necessarie per il primo bilancio impugnato producono conseguenze riflesse sulle poste dei bilanci successivi.Tale obbligo costituisce, infatti, un effetto del generale dovere, gravante sugli amministratori, di curare che l’informazione pubblicata dalla società, attraverso il bilancio, sia corretta e che i valori rilevanti ai fini dell’organizzazione della vita societaria siano indicati in maniera veritiera e coerente anche in relazione a diversi e successivi periodi temporali“.

Tribunale di Bologna, 13 marzo 2018, n. 842Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com

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