08.09.2017 Icon

Indicatore sintetico di costo: convincente la tesi del Tribunale di Monza

Il mondo del contenzioso bancario è frequentemente interessato dalle contestazioni in giudizio sull’indicatore sintetico di costo. Conosciuto anche come TAEG, questo parametro permette e consente di conoscere il costo effettivo di un’operazione bancaria.

Ci si chiede se la mancata indicazione di questo valore espresso in percentuale costituisca un vizio genetico in grado di condurre alla nullità del contratto stesso per l’eventuale contrarietà alla norma di cui all’art. 117 TUB.

Il Tribunale ordinario di Monza, nella sentenza n. 2403/2017 pubblicata il 17/08/2017 RG n. 7252/2015, parte da un percorso logico interessante che analizza la questione della mancata espressa indicazione dell’ISC o la sua eventuale erroneità. Il Giudice, una volta affrontato l’argomento, afferma fin da subito che le criticità inerenti l’ISC non sono causa di nullità per violazione dell’art. 117 T.U.B. quando nel contratto sono stati esplicitati tutti i tassi, i costi dell’operazione e i criteri di indicizzazione; in questo modo non è riscontrabile una violazione in termini di determinatezza dei costi complessivi del finanziamento.

Una erronea indicazione o la mancanza dell’ISC incide semplicemente sulla completezza e l’immediatezza informativa per il cliente, dato che proprio l’ISC è l’unico valore che consente al cliente di essere perfettamente consapevole del costo complessivo del finanziamento in modo da consentirgli un confronto con altre offerte presenti sul mercato.

Nel merito, il Giudice ha motivato: “La mancanza o l’erroneità dell’indicatore ISC ripercuote i suoi effetti unicamente sull’aspetto della completezza ed immediatezza informativa per il cliente, dato che l’ISC è l’unico valore che consente al cliente di essere perfettamente consapevole del costo complessivo del finanziamento, permettendogli anche un eventuale confronto con altre offerte presenti sul mercato. Tuttavia non si tratta di informazione la cui carenza è idonea ad incidere sulla validità dei tassi e costi pattuiti.In proposito, le istruzioni di vigilanza per le banche del 25 luglio 2003, vigenti ratione temporis, costituenti le disposizioni attuative della delibera C.I.C.R. (Titolo X, capitolo 1, Sezione II, paragrafo 8 – Indicatore sintetico di costo) emanate dalla Banca d’Italia, nella sezione II, paragrafo 9, ne hanno fornito la definizione stabilendo che: “il contratto e il documento di sintesi di cui al paragrafo 8 della presente sezione riportano un indicatore sintetico di costo (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell’art. 122 T.U.B. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell’allegato alla C.I.C.R. 4 marzo 2003: mutui; anticipazioni bancarie; altri finanziamenti;”.

L’eventuale omissione o errata indicazione dell’ISC, pertanto, può rappresentare sì una violazione degli obblighi informativi e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito da parte dell’istituto bancario, ma non si ripercuote sul contenuto principale del contratto stesso; potrà d’altro canto, determinare l’intervento sanzionatorio della Banca d’Italia nel momento in cui la banca non abbia adeguato i propri moduli contrattuali in via di autoregolamentazione.

Con l’inosservanza di tali previsioni si attiva l’art. 144 comma 3° T.U.B. che prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza delle norme contenute nell’art. 116 T.U.B. o della relativa disciplina generale e particolare emanata dalle autorità creditizie.

Chiosa la pronuncia precisando, infine, che nei mutui in cui siano espressamente pattuiti, e dunque indicati e accettati mediante sottoscrizione sia l’importo mutuato, che i periodi di pagamento, che il numero complessivo delle rate, il tasso e il piano di ammortamento, un’eventuale applicazione dell’interesse composto non può condurre ad una pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1284 c.c.

Tribunale di Monza, 18 luglio 2017, n. 2403Gabriele Stefanuccig.stefanucci@lascalaw.com

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