19.05.2017 Icon

Impianto di riscaldamento comune, mi distacco e non pago!

Con la sentenza n. 11970 del 12 maggio 2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che il condomino ha diritto ad ottenere il distacco dall’impianto di riscaldamento comune e a non partecipare alle spese di consumo, anche nel caso in cui il regolamento condominiale disponga diversamente.

La vicenda in oggetto concerne la richiesta di un condomino volta ad ottenere il distacco dall’impianto di riscaldamento comune e la relativa sospensione del pagamento spese di manutenzione, riparazione, consumo ed esercizio del riscaldamento stesso. Tale richiesta veniva opposta dal condominio in virtù del regolamento condominiale il quale disponeva che, anche in caso di distacco dall’impianto comune, il condomino avrebbe dovuto proseguire il pagamento sia dei consumi che delle spese di manutenzione.

Nella sentenza in oggetto, la Cassazione attraverso il richiamo di precedente giurisprudenza (Cass. n. 19893/2011) ribadisce la legittimità della rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento – anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini – purché l’impianto, in conseguenza al distacco, non ne sia pregiudicato.

La Corte prosegue affermando che allo stesso modo non può rilevare, in senso impediente, la disposizione eventualmente contraria contenuta nel regolamento di condominio, essendo quest’ultimo un contratto atipico meritevole di tutela solo in presenza di un interesse generale dell’ordinamento.

Con la presente decisione si afferma che “deve quindi ritenersi che la condivisibile valutazione di nullità della clausola regolamentare impeditiva del distacco del singolo condomino, si estenda anche alla correlata previsione che obblighi il condomino al pagamento delle spese di gestione malgrado il distacco, dovendosi ragionevolmente sostenere che la permanenza di tale obbligazione di fatto assicuri la sopravvivenza della clausola affetta da nullità, impedendo il prodursi di quello che è il principale ed auspicato beneficio che il condomino intende trarre dalla decisione di distaccarsi dall’impianto comune. Non appare quindi logicamente e giuridicamente sostenibile l’assunto secondo cui le previsioni del regolamento che, da un lato, vietano il distacco e, dall’altro, prevedono l’obbligo di contribuzione a carico del condomino che non usufruisca più dal servizio (anche per l’ipotesi di distacco) possano avere una sorte diversificata in punto di accertamento della loro validità, apparendo la seconda complementare alla prima, nel senso di assicurare surrettiziamente la sua operatività nei fatti”.

E cosi nel caso de quo il condomino che abbia ottenuto il distacco dall’impianto comune non potrà ritenersi obbligato a pagare le spese di funzionamento dello stesso (consumi) come previsto dal regolamento condominiale. In questo caso egli è tenuto solo a pagare le spese di conservazione e manutenzione dell’impianto stesso.

Cass., II Sez., 12 maggio 2017, n. 11970 (leggi la sentenza)

Emanuele Varenna e.varenna@lascalaw.com

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