08.07.2012 Icon

Il diritto di sottoscrizione del socio di s.r.l. dissenziente ad una delibera di ricostituzione del capitale per perdite

E’ bene, innanzitutto, premettere che, ai sensi dell’art. 2481 bis c.c., “in caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.” .

La ratio di tale previsione risiede nella volontà del legislatore di tutelare l’interesse del socio a conservare la propria quota di partecipazione nella società, sia sul piano dei diritti amministrativi, che sul piano dei diritti patrimoniali.

Per l’esercizio del diritto di sottoscrizione (equivalente al diritto d’opzione previsto in caso di s.p.a.), la decisione di aumento del capitale sociale deve prevedere le modalità ed i termini entro i quali tale diritto possa essere esercitato. Tale termine, in ogni caso, non può essere inferiore a 30 giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale può essere sottoscritto: in questo modo è garantito a tutti i soci il tempo necessario per potersi procurare la provvista necessaria per sottoscrivere le nuove quote.

Per tale ragione, detto termine è considerato inderogabile da dottrina e giurisprudenza. E, quindi, anche laddove la delibera di aumento ometta di prevederlo espressamente, detto termine dovrà essere comunque rispettato e concesso, ed in ogni caso non potrà essere escluso né limitato ad eccezione dei seguenti casi: 1) che la delibera venga adottata all’unanimità, 2) che in caso di delibera adottata a maggioranza, venga riconosciuto al socio assente, dissenziente e/o astenuto il diritto di recesso , 3) che tale esclusione e/o limitazione sia prevista dallo statuto e sia comunque concesso al socio dissenziente il diritto di recedere dalla società.

In virtù di quanto sopra, la giurisprudenza ritiene altresì valida la delibera di riduzione del capitale sociale per perdita, con azzeramento dello stesso ed il contemporaneo aumento, anche ad una cifra superiore al minimo legale, mediante sottoscrizione immediata e per intero del socio presente,  a condizione che venga comunque garantito e consentito ai soci assenti, dissenzienti, astenuti e/o impossibilitati alla sottoscrizione immediata,l’esercizio del diritto di sottoscrizione nel termine dei 30 giorni di cui all’art. 2481 bis c.c. (o 2441 c.c. in caso di s.p.a.) (si vedano: Cass. 12 luglio 2007, n. 15614; Tribunale Verona, 21 marzo 2012 in Il caso.it, 2012).

Dal punto di vista del socio, ne discende che – “indipendentemente dall’aver egli concorso o meno col proprio voto alla deliberazione di aumento di capitale, è solo per effetto di una successiva e ben distinta manifestazione di volontà – consistente appunto nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione – che egli assume verso la società il relativo obbligo di versamento, ove non vi abbia provveduto per intero contestualmente alla sottoscrizione medesima” (Cass. 19 ottobre 2007, n. 22016; cfr. Massima Notai Triveneto n. I.G.37).

Proprio in ragione del fatto che il diritto alla sottoscrizione è inderogabile e deve essere comunque garantito a tutti i soci che, per qualunque ragione, non abbiano adottato (e/o partecipato al) la delibera de quo (o comunque siano stati impossibilitati a provvedere all’immediata sottoscrizione in assemblea), la dottrina e la giurisprudenza considerano questi stessi soci legittimati attivi ad impugnare la delibera che violi tale norma ed a pretenderne quindi l’annullamento (ciò in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione di un interesse individuale del socio: si veda Cass. 7 novembre 2011, n. 26842).

(Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com)