02.02.2011 Icon

Il contratto di swap nel contratto di importazione

– di Sirotti Gaudenzi , in Derivati e swap. Responsabilità civile e penale, pag. 39

 

Il commercio internazionale comporta assai spesso la necessità per l’imprenditore italiano di adottare una valuta straniera come corrispettivo, affrontando l’alea del cambio rispetto all’euro se, come spesso accade, l’esecuzione del contratto è spostata nel tempo. In epoche di stabilità monetaria l’oscillazione del cambio è minima e comunque prevedibile, diversamente è a dirsi quando, come nell’attuale fase dell’economia, è alto il rischio di modificazioni dei cambi e questo ha portato alla nascita di modelli contrattuali volti ad annullare o controllare tale rischio.

Grazie al contratto di swapl’importatore e l’esportatore si scambiano i vantaggi e gli svantaggi connessi alla oscillazione dei rapporti di cambio riferiti a un dato importo espresso in valuta straniera, oggetto alternativamente, del debito o del credito di ciascuno di essi nei confronti del rispettivo contraente estero non residente.

Lo swap si ricollega all’esistenza di due contratti conclusi in valuta estera, rispettivamente dall’importatore e dall’esportatore, con soggetti non residenti e utilizzanti valute diverse. Se al momento stabilito dalle parti per la regolamentazione la valuta si è modificata rispetto al giorno di conclusione del contratto di swap, l’esportatore, che incasserà più del previsto nel momento in cui cambierà, verserà all’importatore la somma corrispondente alla differenza, se, viceversa, la valuta estera si sarà deprezzata il versamento sarà fatto dall’importatore all’esportatore.

In tal modo le parti non rischiano un decremento patrimoniale, a seguito della variazione del cambio, il quale, corrisponderà ai fini pratici a quello del giorno di conclusione del contratto. Come indica il termine inglese “swap” si realizza così tra i due contraenti uno scambio delle rispettive posizioni di rischio, sia in positivo sia in negativo. Ciò che costituisce elemento essenziale del contratto di swap è il "reciproco" obbligarsi a un pagamento, subordinato, nel quantum e a volte nell'an, al realizzarsi di talune condizioni. Se, allora, lo swap è definibile come contratto in forza del quale le parti si obbligano ad eseguire reciprocamente dei pagamenti il cui ammontare è determinato sulla base di parametri di riferimento diversi, se ne possono rinvenire gli elementi caratterizzanti nel a) sinallagma tra le due prestazioni, b) nella pluralità dei pagamenti e c) nella determinazione in base a parametri diversi. La difficoltà per le parti di incontrarsi e concludere il contratto, rende necessario che la conclusione avvenga tramite intermediazione di una banca che avrà il compito di versare ed incassare le differenze. L'intermediario finanziario, data la solidità economico-finanziaria e la possibilità che ha di rinvenire agevolmente nel mercato dell'interscambio internazionale operatori economici che presentino esigenze uguali ed opposte, sarà in grado di bilanciare il rischio assunto da un operatore con quello di un altro.

Di conseguenza questi ultimi, piuttosto che scambiarsi direttamente le differenze derivanti dalle variazioni del rapporto di cambio tra valuta estera e valuta nazionale o dalle fluttuazioni del tasso d'interesse, le trasferiranno all'intermediario finanziario, il quale a sua volta le trasferirà all'altro operatore economico.

 

(Aurelio Pensabene – a.pensabene@lascalaw.com)