31.01.2013 Icon

Il Condominio non è responsabile del furto in appartamento avvenuto attraverso i ponteggi dei lavori

Cass., 28 gennaio 2013, Sez. III, n. 1890Massima: “È esclusa la responsabilità al condominio per il furto nell’appartamento anche se il ladro è entrato tramite i ponteggi per i lavori di ripristino dell’edificio: è sufficiente la delibera condominiale che boccia l’istallazione dell’impianto antifurto per il costo rilevante.” (leggi la sentenza per esteso)

La sentenza n. 1890/2013 della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un condomino, volto ad ottenere il risarcimento del danno a seguito del furto subito nella propria abitazione, agevolato, a suo dire, da un ponteggio posto sulla facciata per l’esecuzione di lavori di ripristino.

Difatti, il ricorrente proponeva il suddetto ricorso sia contro il proprio Condominio, sia contro l’impresa addetta ai lavori, asserendo l’inadeguatezza del ponteggio e l’assenza di un impianto di antifurto.

La Suprema Corte, confermando quando sancito anche dalla precedente pronuncia della Corte d’Appello di Milano, ha respinto totalmente la richiesta di risarcimento, rilevando che l’assemblea condominiale, malgrado le sollecitazioni fatte dall’impresa, aveva deciso di non installare l’impianto di antifurto, in quanto eccessivamente costoso.

Inoltre, circostanza ancora più significativa, evidenziata dalla Corte, lo stesso ricorrente aveva partecipato ed aderito espressamente all’assemblea condominiale e, nonostante ciò, aveva omesso qualsiasi cautela idonea ad evitare o rendere quanto meno difficoltosa l’intrusione dei malviventi.

(Tiziana Francolino – t.francolino@lascalaw.com)