06.12.2012 Icon

Finanziamenti illeciti: estesa la confisca ai beni dei manager

Cass. Pen., 28 novembre 2012, Sez. II, n. 46295Massima: “In tema di responsabilità amministrativa degli enti, ex d.lgs. 231/2001, in caso di finanziamenti illeciti sono soggetti a confisca i beni dell’azienda, e, se insufficienti, le quote degli amministratori.” (leggi la sentenza per esteso)

La Corte di Cassazione con sentenza n.46295 del 28 novembre 2012 ha confermato il principio per il quale in caso di erogazione per finanziamenti illeciti, lo Stato ha diritto a recuperare quanto erogato, sono pertanto soggetti a confisca i beni dell’azienda e, se insufficienti, i beni degli amministratori.

La Suprema Corte nel confermare la misura ablativa disposta a carico di una srl di proprietà di un amministratore accusato di aver ricevuto un finanziamento regionale illecito, ha precisato che, a fini della legittimità della confisca dei beni a seguito di illecito, non è necessario stabilire quel “rapporto di pertinenzialità” tra reato e provvedimento ablatorio dei proventi illeciti che caratterizza invece la misura ex art. 240 c.p..

Fermo restando il presupposto della consumazione di un reato, non è più richiesto alcun rapporto tra il reato e i beni diversi dal provento (profitto o prezzo) del reato stesso.

La Cassazione ha sottolineato che costituendo il finanziamento illecito una forma “forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti”, la confisca per equivalente viene ad assumere un carattere preminentemente sanzionatorio. Essa richiede, oltre alla ravvisabilità di uno dei reati per i quali è consentita e alla non appartenenza dei beni a un terzo estraneo, che nella sfera giuridico – patrimoniale del responsabile non sia rinvenuto il prezzo o il profitto del reato.

Quindi è possibile sequestrare le quote dei manager, com’è accaduto nel caso sopra citato dove i beni dell’azienda risultavano insufficienti a coprire il finanziamento illecito erogato.

(Ornella Carleo – o.carleo@lascalaw.com)