Come noto, a partire dall’11 settembre 2012 trovano applicazione le nuove disposizioni processuali in materia di appello, apportate dall’art. 54 del Decreto Sviluppo (decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con Legge del 7 agosto 2012 n. 134.
Le novità apportate dall’intervento legislativo sopra indicato riguardano soprattutto l’introduzione del cd. “filtro in appello”, da cui è conseguita la riformulazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e l’introduzione degli artt. 348bis e ter cod. proc. civ..
L’art. 342 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente in vigore impone, stabilisce che “I. L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. II. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis.”.
L’introduzione delle due nuove norme interessano, quindi, l’aspetto processuale della inammissibilità dell’appello, stabilendo rispettivamente che: (art. 348 bis cod. proc. civ.) “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione e’ dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a)l’appello e’ proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma; b)l’appello e’ proposto a norma dell’articolo 702-quater” e (art. 348 ter cod. proc. civ.) “All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91. L’ordinanza di inammissibilità e’ pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. Quando e’ pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado puo’ essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile. Quando l’inammissibilità e’ fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo’ essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado”.
È doveroso a questo punto rilevare che tali novità, tutt’altro che irrilevanti, entreranno in vigore non già per le sentenze pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (criterio temporale applicato in precedenza dal nostro Legislatore, come accaduto – ad esempio – per la riforma introdotta con il D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), ma ai giudizi di appello instaurati con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11 settembre 2012.
(Paolo Francesco Bruno – p.bruno@lascalaw.com)