La Corte di Cassazione, richiamando il proprio orientamento ormai consolidato, ha stabilito che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di Fallimento, del decreto di esecutorietà non è opponibile al Fallimento, neanche nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venisse emesso successivamente.
La ratio di ciò deriva dal fatto che una volta intervenuto il Fallimento ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 l.f.
Nel caso di specie, il Tribunale di Parma aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca, con riguardo al credito da quest’ultima vantato nei confronti del Fallimento, in quanto il decreto ingiuntivo che accertava il credito della Banca non era passato in giudicato prima della dichiarazione del Fallimento e, dunque, non era opponibile alla Procedura.
La Cassazione ha, inoltre, chiarito che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Difatti, secondo la Suprema Corte, tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 dis. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo di ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento dello stato passivo.
Dunque, anche qualora il decreto ingiuntivo fosse stato emesso provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. il passaggio in giudicato del provvedimento non si compirebbe prima della spendita dell’attività giurisdizionale di cui all’art. 647 c.p.c.
Ed ancora, è da sottolineare che l’inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo comporta, come conseguenza, che sarà inopponibile al Fallimento anche l’ipoteca giudiziale iscritta in forza della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio concesso.
La Cassazione sulla base di dette motivazioni ha rigettato il ricorso presentato dalla Banca.
Cass., Sez. VI Civ., 24 ottobre 2017, n. 25191Ilaria Termine – i.termine@lascalaw.com
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