18.01.2017 Icon

Domanda nuova: si torna in mediazione

Il Tribunale di Lecce ha chiarito come l’introduzione in giudizio di una domanda nuova comporti la necessità di avviare il procedimento di mediazione, anche se il medesimo sia già stato esperito in relazione alle domande iniziali.

Infatti, il tentativo di conciliazione deve essere esperito con riguardo a tutte le istanze svolte nell’ambito di un giudizio.

Si legge nell’ordinanza: “– visto l’art. 5, comma 1 bis, del D.Lvo 28/2010, siccome modificato dal D.L. 69 del 2013, ai sensi del quale “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”; – rilevato che la procedura di mediazione non è stata attivata per tutte le domande di parte ricorrente e per la domanda riconvenzionale di parte resistente, pqm assegna assegna alla parte il termine di giorni 15 – decorrenti dalla data odierna – per la presentazione della domanda di mediazione”.

Simona Daminelli s.daminelli@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA