11.04.2013 Icon

Domanda di concordato in bianco e delibera dell’organo amministrativo

Come noto, il decreto legislativo n. 83 del 2012 ha introdotto quello che, nella prassi, è ormai definita  “domanda di concordato c.d. in bianco”.

Precisamente, l’art. 161, comma sesto, l.f. prevede che “l’imprenditore puo’ depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni […].

Con riferimento a tale istituto si osserva che, ai sensi del comma quarto della norma sopracitata, “per la società la domanda di concordato deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’art. 152 l.f.”.

L’avvenuta decisione o deliberazione della società in ordine alla “proposta” e alle “condizioni del concordato” deve, quindi, risultare da un verbale redatto dal notaio, depositato e iscritto nel Registro delle Imprese a norma dell’art. 2436 c.c..

Di talché si è posta all’attenzione degli interpreti il seguente quesito, di non facile soluzione:

L’obbligatorietà del rispetto dell’art. 152 l.f. vale anche per la domanda di concordato con riserva?  E, quindi, la società che decida di ricorrere alla domanda di concordato c.d. in bianco ha, dunque, l’obbligo di allegare, depositare e iscrivere nel Registro delle Imprese il verbale redatto dal notaio attestante l’avvenuta deliberazione della domanda di concordato?

Sul punto si sono già formati due differenti orientamenti nella giurisprudenza di merito.

Secondo l’orientamento prevalente tale adempimento è necessario anche ai fini della presentazione della domanda di concordato in bianco o con riserva.

Secondo il  Tribunale di Modena  l’art. 152 l.f. qualificherebbe indifferentemente come proposta sia il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo sia la delibera dell’organo amministrativo in ordine all’accesso alla procedura concorsuale, non tenendo, dunque, conto della precisazione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012 (che ha definito, più correttamente, domanda l’istanza, rivolta al tribunale tramite il ricorso, di ammissione e omologazione del concordato, e proposta le modalità quantitative, qualitative e temporali di soddisfacimento dei creditori e piano l’insieme delle attività attraverso le quali il debitore si propone di ottenere il verificarsi delle condizioni per l’adempimento della proposta).

Sul punto si è pronunciato recentemente il Tribunale di Mantova con provvedimento del 14 marzo 2013, il quale ha statuito che, benché vi sia un obbligo in capo alla società di capitali che formula istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo di allegare al ricorso la delibera dell’amministratore nelle forme previste dal quarto comma dell’art. 152 l.f., se la società non ha provveduto in tal senso può essere concesso dal Tribunale un termine per la regolarizzazione, in applicazione del principio generale espresso dall’art. 182 c.p.c..

Più rigido il Tribunale di Pisa, che con provvedimento del 21 febbraio 2013 sancisce che “la pubblicità della delibera nel registro delle imprese deve precedere l’instaurazione del procedimento e, quindi, il deposito del ricorso contenente la domanda , in Tribunale, e non può essere rinviata all’esito dell’assegnazione del termine”.

Di avviso contrario il Tribunale di Milano, che richiede il deposito dell’atto notarile solo al momento del deposito della domanda di concordato preventivo vera  e propria, non solo perché letteralmente l’art. 152 l.f. collega la necessità di depositare la delibera alla presentazione della domanda di concordato, ma anche perché, ai sensi dell’art. 161, comma sesto, l.f., per la società che ha fatto ricorso alla domanda di concordato c.d. in bianco è possibile depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, domanda ai sensi dell’articolo182 bis, primo comma, l.f..

(Martina Pedrazzoli – m.pedrazzoli@lascalaw.com)