18.12.2018 Icon

Divieto di cumulo per l’avvocato, cessionario del credito o procuratore?

La Corte di Cassazione ha confermato l’interpretazione della Corte d’Appello di Milano, che denuncia una situazione di conflitto di interesse nei casi in cui l’avvocato accetti contemporaneamente la cessione del credito ed una specifica procura alle liti per avviare l’azione di recupero del credito stesso. La cessione del credito in questi casi è nulla.

Nel caso di specie, a seguito di una grandinata, il danneggiato, a causa della mancata tempestività dell’assicurazione a liquidare il danno, cedeva il proprio credito a un avvocato conferendogli contemporaneamente mandato per il recupero del credito stesso. L’avvocato citava innanzi al Tribunale di Como la compagnia di assicurazione per veder accertare il diritto di credito nei confronti della stessa e l’efficacia della cessione del credito con condanna della convenuta al pagamento. La compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio eccependo l’invalidità della cessione del credito stante la “natura litigiosa del credito”. Il Tribunale di primo grado condannava la compagnia assicuratrice al ristoro del danno.

La compagnia assicuratrice appellava la sentenza del Tribunale avanti alla Corte d’Appello di Milano eccependo che il credito in parola doveva essere qualificato come “credito litigioso” e quindi non cedibile ai sensi dell’art. 1261 c.c. La qualificazione del credito come litigioso, a detta dell’appellante, doveva considerarsi estensibile anche ai crediti contestati anche se non ancora sfociati in controversie giudiziali, proprio come nel caso di specie in cui il cessionario del credito aveva anche ricevuto procura per il recupero del medesimo credito. La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’appello e dichiarava nullo l’atto di cessione del credito.

Avverso la sentenza di secondo grado l’avvocato proponeva ricorso in Cassazione adducendo quale motivo di impugnazione la falsa applicazione dell’art 1261 c.c. al quale era stata attribuita un’interpretazione estensiva.

La Corte di Cassazione confermando che lo scopo dell’art 1261 c.c. è quello di evitare un conflitto di interesse tra il cedente e il cessionario del credito ha abbracciato l’interpretazione estensiva della locuzione “diritti sui quali è sorta contestazione” proposta dalla Corte d’Appello di Milano, coerente con l’inammissibilità del cumulo nella stessa persona della qualità di cessionario del credito e di legale incaricato per il recupero del credito medesimo in sede giudiziale e volta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa coinvolti.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano.

Cass., Sez. III Civ.,20 novembre 2018, ordinanza n. 29834Sara Rovigo – s.rovigo@lascalaw.com

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