13.09.2018 Icon

Differenza tra finanziamenti e versamenti in conto capitale

Con l’ordinanza n. 20978 del 23 agosto 2018, la sezione III della Suprema Corte ha ribadito e delineato le differenze tra versamenti in conto capitale e finanziamenti erogati dai soci.

In particolare ha confermato come i primi non diano luogo ad alcun obbligo di restituzione in capo alla società ed a favore dei soci, non potendo le somme apportate in società essere qualificate come somme date a titolo di mutuo, bensì come capitale di rischio. Dovranno pertanto confluire in un’apposita riserva “in conto capitale”.

Tanto premesso, i versamenti in conto capitale potranno essere utilizzati i) per ripianare le perdite, nel caso in cui si verifichino perdite tali da abbattere il capitale; ii) per sottoscrivere un nuovo aumento di capitale e iii) qualora siano stati pagati tutti i debiti, potranno essere restituiti ai soci.

Diversamente, qualora l’erogazione effettuata dai soci in favore delle società da loro partecipate venga effettuata quale finanziamento, questo avrà natura di mutuo e di conseguenza sarà destinato ad essere iscritto tra i debiti.

In ragione di ciò, è configurabile in capo alla società l’obbligo di procedere alla restituzione della somma ricevuta (i.e. mutuata) ad una determinata scadenza, con conseguente inutilizzabilità delle somme sia in caso di aumento gratuito di capitale, sia per ripianare le perdite in caso di riduzione del capitale per perdite, non trattandosi di poste attive bensì di un debito della società.

La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, – conclude l’Ordinanza in esame, riprendendo la Sentenza n. 7471 del 23/03/2017 – dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che sono sottesi”.

Cass., Sez. III Civ., 12 agosto 2018, n. 20978Matteo Marciano – m.marciano@lascalaw.com

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