25.06.2012 Icon

Dichiarazione di fallimento di una Onlus

Cass., 13 luglio 2011, Sez. VI, n. 15428Massima: “L’associazione non riconosciuta (nella specie, onlus), la quale, sebbene non iscritta nel registro delle imprese, abbia cessato da oltre un anno l’attività di impresa in precedenza esercitata, non è più soggetta alla dichiarazione di fallimento, in quanto, ai sensi del secondo comma dell’art. 10 l. fall., come modificato da D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, anche per gli imprenditori mai iscritti nel registro sussiste la possibilità di dimostrare la data di conoscenza da parte dei terzi della effettiva cessazione dell’attività, restando pur sempre necessario, in difetto di forme di pubblicità legale, contemperare l’affidamento dei terzi e la necessità di dare stabilità ai rapporti giuridici e di evitare di lasciare “sine die” aperta la possibilità di dichiarazione di fallimento di una impresa in realtà cessata” (leggi la sentenza per esteso)