13.12.2012 Icon

Debiti e pesi dei de cuius: indispensabile l’accettazione tacita dell’eredità

Cass., 21 novembre 2012, Sez. II, n. 20559Massima: “In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non e di per se sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 485 Cc. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’articolo 2697 Cc, l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredita, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. ” (leggi la sentenza per esteso)

La S.C. con sentenza n. 20559/12, richiamandosi a un precedente conforme (Cfr. Cass. n. 10525/2010), ha dichiarato inammissibile il primo dei motivi proposti dal ricorrente principale, con il quale lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 752 e 754 c.c., relativamente alla sussistenza di legittimazione attiva del ricorrente in ordine alla domanda di rimborso delle spese funerarie del padre, alla stregua dei quali il coerede che paga interamente i debiti e i pesi ereditari può ripetere dagli altri le quote di loro spettanza.

Secondo i giudici di legittimità: “in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro heredegestio oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità”.

Pertanto, affinché il chiamato onori i debiti del de cuius, si rende indispensabile l’accettazione tacita dell’eredità.

(Carmela Prencipe – c.prencipe@lascalaw.com)