15.02.2016 Icon

Natura del debito più che sufficiente per la qualifica di consumatore

Cass., sez. I, 1° febbraio 2016, n. 1869 (leggi la sentenza)

Si segnala ai lettori di Iusletter una recentissima pronuncia della Cassazione, la quale, con sentenza  n. 1869 del 1 Febbraio 2016 abbandona la tesi che sino ad oggi aveva governato le dinamiche di accesso a particolari opzioni di composizione della crisi da parte dei soli consumatori, estendendo il ricorso a tali procedure anche a professionisti e imprenditori.

Detta pronuncia affronta la problematica in un’ottica innovativa, ponendo l’accento sulla qualità dei debiti da ristrutturare e non già sulla qualità del soggetto.

Dunque, superando il tradizionale inquadramento sistematico, che riservava in via esclusiva al consumatore una particolare opzione di componimento della crisi, purché le obbligazioni che hanno generato lo stato di sofferenza del ricorrente siano state contratte “per scopi estranei all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta”, gli ermellini hanno introdotto uno nuovo tema di indagine al quale ancorare ogni valutazione.

La prospettiva, pertanto, con la sentenza in commento cambia radicalmente, posto che “Le obbligazioni assunte esclusivamente per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale, a propria volta, costituiscono un limite relativo: pur prestandosi l’impianto ad una lettura non univoca, ai fini della legge n. 3 del 2012 consumatore potrebbe infatti in astratto anche essere un imprenditore…. ovvero un professionista… come si ricava dalla previsione di “eventualità” dell’esercizio i simile attività tratteggiata nel cit. art. 6”.

La Cassazione amplia dunque il favor concesso alla posizione di consumatore nelle procedure di sovraindebitamento, giungendo così alla conclusione che, non già la qualità, bensì la natura dei debiti è l’elemento identificativo al quale occorre ancorare ogni valutazione per qualificare come consumatore il ricorrente.

E ciò per la seguente motivazione: “la natura dei debiti residui, collegandosi alla fonte degli stessi, diviene pertanto nella l. 3 del 2012 al contempo la giustificazione dell’accesso al beneficio e il suo perimetro operativo…”.

15 febbraio 2016Marta Marchesinim.marchesini@lascalaw.com