27.06.2012 Icon

Contratto di conto corrente bancario e contratto di mutuo: collegamento negoziale

Trib. di Santa Maria Capua Vetere, 14 ottobre 2011– in Il Foro Italiano, n. 2/12, pag. 600.Massima: “In sede di opposizione all’esecuzione, la declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo fondiario azionato non comporta l’illegittimità dell’intera procedura di espropriazione immobiliare avviata in forza di quel contratto, né della relativa iscrizione ipotecaria, determinando soltanto la necessità di una rideterminazione del “quantum debeatur“.”

Si segnala la sentenza in oggetto, poiché tramite la stessa l’autorità giudiziaria si è pronunciata in merito ad un’eccezione spesso sollevata dai debitori, ovvero quella per cui i contratti di mutuo, stipulati al solo scopo di estinguere le posizioni debitorie derivanti da rapporti di conto corrente in essere tra le medesime parti, sarebbero nulli perché simulati e/o per l’assenza di causa e/o stante l’applicazione di condizioni economiche illegittime ai conti correnti.

Il Giudice, prima di tutto, ha osservato che nella fattispecie sottoposta al suo vaglio poteva dichiararsi con certezza che le somme concesse in prestito erano state pressoché integralmente utilizzate per l’estinzione di precedenti rapporti intercorrenti tra le parti del giudizio. Per tale ragione, le operazioni evidenziavano un collegamento giuridicamente rilevante tra il contratto di mutuo e il rapporto di conto corrente.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, si ha collegamento negoziale allorché le parti perseguano un risultato economico complesso, attraverso una pluralità coordinata di contratti, ognuno dei quali – sebbene dotato di propria causa – è concepito come collegato con gli altri. In altre parole, per potersi parlare di collegamento negoziale sono necessari un requisito oggettivo (il nesso teleologico tra i negozi giuridici) ed uno soggettivo (il comune intento pratico).

Tanto premesso, il Tribunale adito ha dichiarato non condivisibile la tesi della radicale nullità del contratto di mutuo, destinato a ripianare una precedente e diversa esposizione debitoria.

In primo luogo, il Giudice ha chiarito che, qualora i debitori siano in bonis, non è possibile applicare i principi dettati dalla giurisprudenza in materia fallimentare (secondo i quali si ha effettivamente nullità del finanziamento fondiario ipotecario finalizzato all’estinzione di pregressi debiti chirografari). Partendo da tale presupposto, il G.U. ha, dunque, osservato che nel caso in esame non sussisteva simulazione, in quanto mancava la prova del carattere meramente apparente dell’operazione realizzata: anzi, i fatti dimostravano la volontà di entrambe le parti di concludere il contratto di mutuo.

Il Giudice ha, inoltre, escluso anche la nullità per mancanza di causa, precisando che il finanziamento è idoneo a ricomprendere, non solo le ipotesi in cui venga corrisposta una somma con l’obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile. Anche tale operazione, in effetti, è diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Il Tribunale ha, invece, ritenuto fondata solo l’ultima doglianza di parte attrice, nel punto in cui ha riconosciuto che, stante il collegamento negoziale, il contratto di mutuo deve riconoscersi come parzialmente nullo nella misura in cui sia stato impiegato per estinguere un’esposizione debitoria derivante dall’applicazione di interessi anatocistici nulli e di commissioni di massimo scoperto non pattuite, con conseguente necessità di procedere alla rideterminazione del dovuto.

(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)