22.01.2014 Icon

Compensazione e concordato preventivo

Ove il rapporto bancario prosegua nel corso della procedura concordataria, gli importi pervenuti alla Banca successivamente alla data di deposito della domanda di concordato preventivo con riserva sono legittimamente incamerati dall’Istituto, ove trattenuti per effetto di validi ed opponibili patti di compensazione tra crediti e debiti, fino al provvedimento di sospensione dei rapporti bancari.

È legittima la condotta della Banca che operi la compensazione debiti/crediti con riferimento alle operazioni di “anticipazione bancaria regolate in conto corrente”, effettuate dalla Banca prima dell’ammissione della Società correntista alla procedura di concordato preventivo, in presenza di un contratto di conto corrente che è proseguito dopo l’apertura della procedura di pre-concordato fino al momento della sospensione del rapporto.

Quando il rapporto bancario prosegue nel corso della procedura concordataria, con piena efficacia di tutte le clausole pattizie ad esso riconducibili, anche il patto di compensazione, inscindibilmente interdipendente all’operazione creditizia è destinato ad operare in corso di procedura, finchè non intervenga una causa di scioglimento del rapporto, e ciò in deroga al principio di parità di trattamento dei creditori che impedisce il pagamento.

Con questa ordinanza, resa nell’ambito di un procedimento ex art. 700 c.p.c.,  il Tribunale di Monza (T.  Monza, dott. Mirko Buratti, 27 novembre 2013)  affronta un tema decisamente spinoso:  la possibilità per la banca di compensare  debiti/crediti derivanti da operazioni di anticipazione,  effettuate dalla Banca prima dell’ammissione della Società correntista alla procedura di concordato preventivo in presenza di un contratto di conto corrente che è proseguito dopo l’apertura della procedura di pre-concordato fino al momento della sospensione del rapporto.

Conformemente a quanto già statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 1° settembre 2011 n.17999, Cass. 5 agosto 1997 n.7194, 23 luglio 1994 n. 6870) il  Tribunale osserva come, nella fattispecie in esame, vi fosse un legittimo patto di compensazione, opponibile alla procedura concordataria, trattandosi di calusola inserita in un contratto proseguito in corso di procedura e, quindi, necessariamente risalente ad epoca anteriore alla procedura stessa.

L’unico strumento atto a neutralizzare gli effetti del contratto ritenuti pregiudizievoli è costituito dall’autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione del rapporto contrattuale, di cui all’art. 169 bis lf.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva autorizzato la sospensione del rapporto bancario, per cui, correttamente, si rileva come i rapporti bancari siano regolarmente proseguiti dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva finché non è intervenuta la sospensione dei relativi contratti pendenti tra le parti per effetto del provvedimento adottato dal Tribunale.

Sulla base dei principi in precedenza esposti, il Tribunale giunge a ritenere legittimamente incamerati e trattenuti, per effetto dei validi patti di compensazione tra crediti e debiti, gli importi pervenuti alla Banca successivamente alla data di deposito della domanda di concordato preventivo con riserva e  fino alla data del deposito dell’istanza di scioglimento o sospensione del contratto.

22 gennaio 2014(Luciana Cipolla – l.cipolla@lascalaw.com)