Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 377 del 23.5.2018, è tornato a pronunciarsi in tema di clausole vessatorie nell’ambito dei contratti di consumo, soffermandosi sugli obblighi di diligenza che gravano sulla c.d. “parte debole”.
Nel caso in esame due consumatori proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso da un istituto bancario, lamentando da un lato la natura vessatoria (e invalida) di alcune clausole negoziali e, dall’altra, l’illeggibilità delle stesse.
Il Giudice, nell’inquadrare la questione sottesa alla decisione della causa, ha ricordato che, in seguito all’introduzione dell’art. 1469 quinquies cod. civ., devono qualificarsi “vessatorie” le clausole che “configurano clausole vessatorie quelle statuizioni del contratto tra professionista e consumatore che, “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Ciò premesso, il Tribunale, precisando che “in merito alla tutela giuridica apprestata al contraente debole mediante la doppia sottoscrizione va rilevato che secondo il Supremo Collegio: «la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose previste dall’art 1341 c.c. rende inammissibile la presunzione di una loro mancata conoscenza per l’asserito insufficiente rilievo tipografico o per la loro scarsa leggibilità»”, ha ritenuto che la validità delle clausole negoziali andasse verificata “sia sotto il profilo grafico, sia sotto il profilo contenutistico”.
In particolare, rilevata la sostanziale assenza di contestazioni relative al contenuto delle clausole contestate, la sentenza in commento chiarisce che la difficile leggibilità grafica del contratto non fa venire meno gli obblighi di diligenza generalmente riconosciuti dal nostro ordinamento “la Cassazione inoltre ha chiarito che la norma di salvaguardia di cui all’art. 1341 c.c. implica da parte del contrante l’uso dell’ordinaria diligenza ai fini della conoscenza e conoscibilità delle clausole che si appresta a sottoscrivere. L’eventuale illeggibilità di una o più clausole vessatorie non esonera il contraente debole dall’onere di vigilare e di farsi parte diligente ai fini della comprensione di quanto sottoscrive”, richiamando a supporto la recentissima sentenza Cass. Civ. sez. VI-3 ord. 12/02/2018 n. 3307.
Applicando tali principi il Giudice ha rigettato integralmente l’opposizione e condannato gli opponenti alla rifusione delle spese di lite, così motivando la propria decisione: “in ragione di ciò, l’opponente non può fondare le proprie doglianze sulla scarsa leggibilità delle clausole sottoscritte, unitamente al richiedente (l’ex coniuge), in qualità di coobbligata, in quanto rappresentava un suo preciso onere quello di richiedere una copia leggibile del contratto e quello [di] verificare il contenuto ed il valore delle clausole che si apprestava a sottoscrivere”.
In definitiva anche il consumatore deve prestare attenzione ai contratti che sottoscrive, non potendo giovarsi della disciplina consumeristica per compensare la propria negligenza in sede di sottoscrizione.
Tribunale di Fermo, 23 maggio 2018, n. 377 (leggi la sentenza)
Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com
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