08.11.2018 Icon

Chiavi e residenza non assicurano l’usucapione

Con ordinanza in data 07.06.2018 il Tribunale di Napoli, nell’ambito di un’opposizione ad una procedura esecutiva immobiliare ex art. 619 c.p.c. promossa dal terzo, ha ritenuto che l’allegazione del solo certificato storico di residenza, unitamente alla dichiarazione di detenzione delle chiavi di un immobile, non siano elementi congrui ed univoci atti a provare l’esistenza del diritto di usucapione di un immobile.

Nel caso in esame, il terzo opponente deduceva di aver acquistato la titolarità del diritto di proprietà per usucapione di un locale deposito (casotto per il ricovero di materiale e in precedenza guardiola del portiere) facente parte unitamente all’intero fabbricato di un compendio pignorato oggetto di procedura esecutiva.

A suffragio della propria tesi rappresentava di aver da sempre goduto ed utilizzato il locale dall’età infantile, come attestato dal certificato storico di residenza prodotto e di averne l’esclusiva disponibilità, in quanto unico detentore delle chiavi.

Il Tribunale di Napoli, avuto riguardo alla destinazione funzionale del bene e alla sua consistenza, di circa 4,70 mq, riteneva di escludere che lo stesso potesse essere stato adibito ad abitazione.

A ciò si aggiunga che dal certificato storico di residenza non emergeva né poteva emergere alcun elemento utile ad individuare il titolo in base al quale il terzo avrebbe potuto risiedere né lo stesso aveva fornito altri elementi probatori utili.

Quanto alla disponibilità delle chiavi, il Tribunale ha ritenuto che la stessa provasse “semplicemente la detenzione attuale del bene da parte del terzo, rimanendo del tutto indimostrato il possesso pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto dell’immobile per oltre un ventennio, tale da determinarne l’acquisto per usucapione”.

Per i motivi sopra esposti, il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento, condannando il terzo alle spese di lite e disponendo la vendita del bene pignorato.

Ordinanza Tribunale di Napoli, 07.06.2018Alessandra Olgiati – a.olgiati@lascalaw.com

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