La giurisprudenza di legittimità che ha riaffermato l’unicità del danno non patrimoniale, sottolineando la necessità di evitare duplicazioni, ha contestualmente affermato il principio dell’integralità del risarcimento: ne consegue che non risulta censurabile la sentenza di merito che dispone in favore della vittima dell’incidente la liquidazione del danno alla vita di relazione per la depressione riconducibile alla patologia contratta in seguito al sinistro, accanto al danno biologico e a quello morale
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