31.05.2011 Icon

Cass. 24/05/2011, n. 11373: La clausola del contratto assicurativo che prevede la rivalsa dell’assicuratore in caso di guida in stato di ebbrezza non è una clausola vessatoria

La sentenza in esame (leggi la massima e la sentenza per esteso) esclude categoricamente che possa ritenersi vessatoria la clausola di una polizza assicurativa che prevede il diritto di rivalsa dell’assicuratore nel caso in cui si accerti che il conducente, al momento del sinistro, guidava in stato di ebbrezza.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, bisogna distinguere le clausole limitative della responsabilità, che sarebbero quelle che limitano le conseguenze della colpa e dell’inadempimento o escludono il rischio garantito, dalle clausole che delimitano il rischio garantito e cioè che specificano l’oggetto della garanzia, descrivendone i limiti.
Partendo da questa distinzione tradizionale, la Cassazione con la sentenza in esame ha chiarito che con la clausola che prevede “la rivalsa dell’assicuratore in caso di guida del veicolo assicurato da parte di conducente in stato di alterazione alcolica, oggettivamente accertata e non contestata, le parti avevano inteso semplicemente stabilire che il rischio assicurato riguardava un veicolo condotto da soggetto, anche diverso dalla persona dell’assicurato, in condizioni non alterate da uso di alcol (ovvero da sostanze stupefacenti)”.
In altre parole, la funzione della clausola in esame è quella di determinare le condizioni minime – sia oggettive, sia soggettive – necessarie per rendere operativa la garanzia assicurativa e, pertanto, si tratta di un accordo volto a delimitare l’oggetto del rischio garantito e non a ridurre l’ambito oggettivo di responsabilità dell’assicuratore.
Infine, la Cassazione ha precisato che la sussistenza di una doppia sottoscrizione da parte dell’assicurato non ha alcuna rilevanza e non significa che  la clausola, solo per la sussistenza di tale circostanza, sia vessatoria. La doppia sottoscrizione, infatti, è un elemento esterno al contratto che non ha alcun valore di fronte all’interpretazione sostanziale della clausola.

(Valeria De Leo – v.deleo@lascalaw.com)