12.10.2018 Icon

Se cambi l’addendo, il paradosso non cambia

E’ di pochi settimane fa la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., n. 20774, dal Tribunale di Bologna, che ha visto confermare l’esclusione della penale prevista per l’estinzione anticipata del finanziamento nel calcolo dell’usura.

La parte mutuataria, che aveva dato corso al giudizio, declinava il suddetto addebito ritenendo che, ove calcolato, il TEG avrebbe superato ampiamente il tasso soglia usura.

Secondo l’assunto attoreo, il tasso soglia di riferimento doveva considerarsi superato per effetto del sostanziale cumulo fra gli interessi corrispettivi e la penale prevista per l’estinzione anticipata.

Effettuato preliminarmente un giudizio ex ante, il Tribunale bolognese ha rilevato che, pur ricalcolando il Tasso Effettivo Globale alla data del finanziamento, esso risultava inferiore, sia al TEGM di periodo, sia al conseguente tasso soglia usura.

Prendendo le mosse da tale valutazione il Magistrato, richiamandosi ad altri condivisibili indirizzi dei tribunali di merito (ex plurimis Trib. Torino 13/06/2018), ha disatteso l’assunto avversario ritenendo che “sostenere che il tasso soglia ex L. 108/96 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo (peraltro del tutto ipotetica) finirebbe per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Non dovrà sfuggire che mentre gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento in quanto, come noto, remunerano la Banca del prestito richiesto dal mutuatario e hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo il “costo del denaro” per il mutuatario, la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius del mancato guadagno); ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancor più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori”.

In effetti è di solare evidenza che il compenso previsto per l’esercizio del diritto di recesso anticipato non può rientrare nel calcolo del tasso soglia, non solo perché corrisponde a “un diritto potestativo” esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento, ma anche perché tale voce di costo costituisce la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell’istituto di credito per l’esercizio del potere di recesso e non costituisce un interesse che il cliente paga o un costo collegato all’erogazione del credito.

Dunque, la giurisprudenza conferma ancora una volta il principio sotteso alla disciplina antiusura, secondo il quale non si possono includere, tra le voci rilevanti ex lege 108/96, quei dati – come la penale per estinzione anticipata – che, per loro natura, risultano disomogenei rispetto alle spese che rilevano ai fini della individuazione del tasso soglia.

Tribunale di Bologna, 20 settembre 2018, n. 20774 (leggi la sentenza)

Maria Grazia Sclapari – m.sclapari@lascalaw.com

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