29.06.2018 Icon

Assegno falsificato: al giudice basta esaminare la copia

Con ordinanza n. 16168, pubblicata lo scorso 19 giugno, la Sesta Sezione della Suprema Corte ha respinto la domanda di impugnazione formulata da una società per ottenere, in riforma della sentenza di rigetto della Corte d’Appello di Napoli, la condanna della banca resistente a risarcire il danno patrimoniale già imputato dalla ricorrente ad una serie di prelievi fraudolenti effettuati dal conto corrente della stessa, mediante la negoziazione di assegni tratti con firma apocrifa.

Nella fattispecie, i giudici di legittimità hanno ritenuto correttamente individuata, da parte del collegio partenopeo, la non immediata deducibilità della falsificazione, a fronte dell’esame visivo dei titoli contestati prodotti in copia, anziché in originale. Costituiva, infatti, tema del contendere non già la contraffazione in sé, ma l’evidenza della non conformità delle sottoscrizioni presenti sugli assegni allo specimen precedentemente acquisito dalla banca, riscontrabile, per l’appunto, anche dalla semplice riproduzione fotostatica dei ridetti titoli.

In particolare, la Suprema Corte, nell’avvalorare il procedimento deduttivo seguito dai consiglieri napoletani, ha reputato non fondati i tre motivi di impugnazione posti dalla difesa della ricorrente e basati sulla presunta violazione degli artt. 132, II comma, n. 4, c.p.c. (per aver asseritamente esposto, i giudici di seconde cure, una motivazione solo apparente a fondamento della decisione, affermando che il cassiere della banca negoziatrice dovesse ritenersi autorizzato a compiere le operazioni richieste, avendo rilevato la presenza, sui titoli controversi, di segni analoghi – non identici – allo specimen previamente depositato e al timbro della società); 24 Cost. e 113, 116 e 210 c.p.c. (per avere la Corte d’Appello ritenuto necessario esaminare dapprima gli originali dei titoli contestati e poi le copie, già acquisite al processo, giustificando la mancata produzione degli stessi da parte della banca, in quanto non tenuta a conservarli per tutto il tempo sino ad allora trascorso – oltre vent’anni); 1176 c.c. (non avendo il collegio di Napoli considerato sussistente la responsabilità della banca negoziatrice, a fronte del mancato rilievo dell’incongruenza, asseritamente evincibile ictu oculi, tra sigle apposte sugli assegni e il ridetto specimen).

Il Supremo Consesso, infatti, ha respinto:

  1. il primo motivo di ricorso, escludendo il dedotto vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, adducendo che la Corte d’Appello non avesse qualificato la mera presenza del timbro della società traente (anch’esso falsificata) sui titoli in questione, quale elemento sufficiente a consentire al cassiere la negoziazione degli stessi, bensì quale dato idoneo a rendere non immediatamente percettibile la contraffazione;
  2. il secondo motivo, assumendo corretta e sufficiente l’indagine estesa dai giudici di seconda istanza sulle copie dei titoli, anziché sugli originali, per vagliare la rilevabilità del falso (“l’indagine in questione può comunque svolgersi sulle copie degli atti: e da tale esame risulta che la banca non può ritenersi responsabile, per l’impossibilità di rilevare la falsità ictu oculi, dal momento che tutte le sigle hanno caratteristiche analoghe, presenti anche nelle scritture di comparazione”);
  3. il terzo motivo, convalidando la tesi privilegiata dal collegio campano nell’escludere la palese rilevabilità della falsificazione, ispirata al principio già posto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass. 20 marzo 2014, n. 6513) ed enucleabile dalla massima: “nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo”.

Ragionando in questi termini, pertanto, i giudici di legittimità hanno confermato la bontà dell’accertamento condotto dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale, non ritenendo imprescindibile l’esame dei titoli incriminati in originale, aveva desunto la non evidenza della falsificazione dei medesimi, vagliandone le riproduzioni fotostatiche, e così escluso la responsabilità della banca trattaria per averne disposto il pagamento.

Cass., VI Sez. Civ. 19/06/2018, n. 16168 (leggi la sentenza)

Benedetto Losacco – b.losacco@lascalaw.com

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