21.09.2011 Icon

Assegno di divorzio revocato al coniuge che costituisce una famiglia di fatto con il partner benestante

Cass., 11 agosto 2011, Sez. I, n. 17195

Massima: "L'assegno di divorzio può essere revocato nel caso in cui l'avente diritto costituisca una famiglia di fatto con un partner benestante e abbia dei figli da questo. Infatti, la mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di per sé cdirettamente sull'assegno di mantenimento. E tuttavia, ove tale convivenza assuma i connottati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici ai sensi dell'art. 30 Cost. e 261 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto." (leggi la sentenza per esteso)

L’assegno di divorzio può essere revocato nel caso in cui l’avente diritto costituisca una famiglia di fatto con un partner benestante e abbia dei figli da quest’ultimo.

A mettere sullo stesso piano le unioni legittime e quelle di fatto è la Corte di Cassazione che, con la sentenza in commento, n. 17195 dell’11 agosto 2011, ha accolto il ricorso proposto da un ex marito condannato a versare mensilmente alla moglie l’assegno di divorzio.

Secondo la Suprema Corte, la mera convivenza del coniuge con un’altra persona non incide di per sé direttamente sull’assegno di mantenimento. Tuttavia, ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, tanto che i conviventi elaborano un progetto ed un modello di vita insieme, analogo a quello che caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, allora la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto.
A questo punto “il parametro dell’adeguatezza dei mezzi di rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, può venir meno di fronte all’esistenza di una nuova famiglia, ancorché di fatto”.

Non solo. Ad avviso del Collegio “si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la prima fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso”.

(Valeria Bano – v.bano@lascalaw.com)