23.01.2018 Icon

Anche il solo posto auto conferisce la qualifica di condomino

Perché un soggetto possa essere considerato condomino – e dunque autorizzato ad usufruire delle aree comuni e dei beni condominiali – è sufficiente che egli sia proprietario del c.d. “posto auto”. È questo quanto statuito dalla Suprema Corte con l’ordinanza del 16 gennaio.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha riguardato la disputa giudiziale insorta tra alcuni condomini e i proprietari di alcuni “posti auto” interni allo stesso condominio. I primi proponevano il giudizio sostenendo che i secondi, essendo meramente proprietari della superficie di parcheggio e non di appartamenti interni al condominio, non dovevano considerarsi quali condomini e dunque dovevano essere esclusi dal godimento delle aree e dei beni comuni del condominio stesso. I proprietari dei posti auto si difendevano sostenendo di aver sempre preso parte alle assemblee condominiale e di aver partecipato alle spese per la gestione dei beni comuni a in ragione dei millesimi da essi posseduti.

Il Giudice di primo grado dichiarava con sentenza che i proprietari dei posteggi dovevano ritenersi interdetti dall’utilizzo dei beni comuni ma al contempo rigettava le domande attoree con le quali veniva richiesta la rimozione delle loro utenze. La corte d’Appello riformava tale decisone sostenendo che i proprietari dei parcheggi dovevano essere ritenuti condomini a tutti gli effetti dal momento che la loro proprietà era contemplata nei millesimi del condominio stesso.

Seguendo il tracciato del Giudice di secondo grado la II Sezione Civile parifica la situazione di tutti i condòmini – sia proprietari di appartamenti che solo della superficie di parcheggio – sulla base di due considerazioni. La Corte osserva in prima istanza che le tabelle millesimali parificando i diversi tipi proprietà non davano dunque spazio a possibili classificazioni tra condomini in base al bene al bene a loro appartenuto. Tale conclusione veniva inoltre confermata dal regolamento condominiale che non prevedeva trattamenti differenziati per i diversi tipi di proprietà.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in oggetto, affermava inoltre che l’esistenza di un condominio porta ad escludere la possibilità di configurare un rapporto di servitù in quanto se un soggetto è qualificabile come condominio, a prescindere dalla sua quota di proprietà, non potrà essere considerato contemporaneamente proprietario e godere di servitù sui propri beni.

Cass., Sez. II Civile, 16 gennaio 2018, ordinanza n. 884Emanuele Varenna – e.varenna@lascalaw.com

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