19.12.2018 Icon

Esecuzione forzata? Si oppone solo il curatore!

La legittimazione processuale nel procedimento di espropriazione forzata spetta al solo Curatore anche se la liquidazione del bene è lasciata al Giudice dell’esecuzione.

La Giurisprudenza di merito torna a pronunciarsi su un tema da tempo dibattuto anche in sede di legittimità: la legittimazione del fallito a stare in giudizio nei procedimenti di esecuzione forzata.

Nel caso di specie il debitore fallito si è opposto all’esecuzione promossa dal creditore in forza di un mutuo fondiario, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, T.u.b., che consente di poter promuovere o continuare azioni esecutive individuali anche dopo la dichiarazione di fallimento.

La questione di nostro interesse riguarda l’eventuale applicazione dell’articolo 43 L.f., nella parte in cui impone che nei procedimenti aventi oggetto i diritti patrimoniali acquisiti dal fallimento, debba stare in giudizio il Curatore.

Secondo il Giudice Monzese, il fattore al quale guardare per determinare chi effettivamente sia il soggetto legittimato a stare in giudizio è l’astratto interesse del fallimento ad apprendere i beni oggetto del contendere.

Nella sua Ordinanza, infatti, il Giudice così dispone: “è sufficiente la mera prospettazione che si tratti di beni da ricomprendersi nel fallimento perché insorga la capacità processuale esclusiva del curatore”.

In tal caso, quindi, benché la liquidazione dei beni sia affidata ad un organo esofallimentare, l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio nel procedimento di espropriazione forzata sarebbe il Curatore, trovando pertanto applicazione il disposto del citato articolo 43 L.f.

Tribunale di Monza, ordinanza del 01° marzo 2018Sacha Loforese – s.loforese@lascalaw.com

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