05.09.2018 Icon

Ordini di investimento e disinvestimento: forma, prova e presunzione

Una recente pronuncia della Suprema Corte pone l’attenzione sul tema delle presunzioni e della prova degli ordini di investimento, andando ad esaminare il procedimento che porta alla valutazione degli elementi che consentono di raggiungere come dimostrata la volontà di investimento o disinvestimento da parte del cliente.

Come noto, le presunzioni, siano esse semplici o legali, consistono entrambe in un procedimento logico-conoscitivo in base al quale da un fatto noto si risale ad un fatto ignoto (mentre l’elemento che le differenzia è individuato nel soggetto che adotta tale processo deduttivo/induttivo).

La Corte – pronunciandosi su ricorso proposto da un investitore nei confronti dell’intermediario finanziario (assistito dallo Studio) – palesa il meccanismo appena descritto, affermando che “ai sensi degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., «non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità», essendo «sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza»”.

La questione veniva in rilievo giacché l’intermediario non aveva provveduto alla produzione integrale degli ordini di investimento e disinvestimento che la cointestataria del rapporto aveva disposto a valere su di esso, facendo leva sul fatto che non fosse possibile contestare a distanza di anni l’operatività per il sol fatto che non fossero agli atti gli ordini di acquisto e di vendita dei titoli, risultando invece confermata la conoscenza dell’altra cointestataria della movimentazione dell’intero rapporto e dei capitali.

Nel caso di specie, la valutazione di merito in ordine alla riferibilità degli investimenti alla cliente è stata adeguatamente motivata dai giudici di merito, tenuto conto del fatto che “la Corte d’appello ha compiuto una valutazione del materiale probatorio, ex art.116 c.p.c., ed ha tratto il giudizio, in ordine alla conoscenza, da parte della cointestataria […], dell’andamento, dal 1997 al 2000 (periodo in contestazione), del rapporto di conto corrente, in essere dal 1997, sul quale erano regolate le operazioni di investimento e disinvestimento in valori mobiliari, da un insieme di elementi (la pacifica ricezione, da parte della nipote cointestataria, degli estratti conto; la mancanza dì contestazioni specifiche, mosse dalla correntista per un arco temporale di quattro anni; il disinteresse della stessa rispetto alla sorte dell’investimento iniziale, di £ 314.000.000; l’assenza di contestazioni anche nelle lettere inviate dal legale della […] nel corso del 2001 (prima di quella dell’ottobre dello stesso l’anno), in risposta alla richiesta della banca di rientro dal debito) che unitariamente considerati avevano valenza di prova presuntiva, perciò concludendo nel senso dell’approvazione delle operazioni riportate negli estratti per mancata specifica contestazione nei termini di legge (artt.1857, 1832 c.c. e 119 T.U.B.)”.

Dal punto di vista strettamente giuridico, poi, la Suprema Corte conferma che “con riguardo specifico agli ordini di investimento/disinvestimento ed alla relativa prova dell’autorizzazione data dall’investitore, questa Corte (Cass. 612 del 2016), ha affermato che: «l’art. 60 de/regolamento CONS08 n. 11522/98, che impone alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, costituisce uno strumento atto a garantire agli intermediari, mediante l’oggettivo ed immediato riscontro della volontà manifestata dal cliente, l’esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere, ma non impone, in assenza di specifica previsione, un requisito di forma, sia pure “ad probationem”, degli ordini suddetti, restando inapplicabile la preclusione di cui all’art. 2725 c.c. » (conf. Cass. 3087/2018, in ordine al fatto che la registrazione dell’ordine non costituisce, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti). La sentenza risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto”.

Cass. Sez. I Civ., 29 agosto 2018, n. 21360Gabriele Stefanucci – g.stefanucci@lascalaw.com

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