11.07.2018 Icon

Sulla valutazione del conflitto di interessi e dell’informativa

La Suprema Corte, con la decisione in commento, si è nuovamente pronunciata sul tema del conflitto di interessi e della valutazione dell’informativa dovuta in relazione al rischio connesso alla esecuzione di ordini di investimento.

I ricorrenti in Cassazione hanno varcato la soglia del Palazzo di Via Cavour chiedendo tutela per il “danno” subito con riferimento all’acquisto di titoli emessi da nota impresa italiana, auspicando una riforma delle precedenti decisioni, in punta di diritto su temi quali il conflitto di interessi e valutazione del rischio all’investimento.

Con ordine, la Corte analizza la pretesa e riprende quanto affermato dai precedenti giudizi a conferma che “a fronte del quadro probatorio descritto la Corte di appello ha rilevato che la rischiosità dell’investimento non era affatto ipotizzabile nel periodo in cui fu compiuto e cioè quando la [Società] aveva ancora una buona reputazione sul mercato finanziario e una larga diffusione dei suoi titoli fra il pubblico degli investitori retail. Per altro verso, secondo la Corte di appello, non vi è alcuna prova che le circostanze che avrebbero portato al default degli anni successivi potevano essere percepite dagli intermediari finanziari al momento in cui si verificarono gli acquisti per cui è causa. Quanto alla inadeguatezza dell’operazione riguardo allo specifico profilo dell’investitore la Corte, come si è detto, ha richiamato le pressoché contestuali dichiarazioni della [Ricorrente] rilevando come il Tribunale fosse incorso in una svista circa la data in cui furono rese”.

In seguito, la pronuncia delimita il perimetro entro cui può essere sollevata la pretesa restitutoria in caso di gestione anomala del conflitto di interessi e, confermando la visione della Corte d’Appello, afferma che “la sentenza impugnata ha rilevato correttamente che una situazione di conflitto di interessi, ostativa alla intermediazione o suscettibile comunque di generare uno specifico obbligo informativo a carico dell’intermediario, sussiste solo se concretamente si verifichi una situazione di incompatibilità fra l’interesse dell’intermediario e quello del cliente. La sentenza ha escluso che tale situazione sussistesse al momento della conclusione dell’operazione.La ricorrente prospetta invece al riguardo uno scenario del tutto ipotetico, basato su una ricostruzione ex post, che afferma la preordinazione, già nella primavera del 2001, di una collocazione massiva presso i risparmiatori dei titoli del gruppo […] al fine di sottrarre il gruppo bancario che li deteneva dalle conseguenze negative di un possibile default”.

Rigettando la domanda, la Corte ha escluso esplicitamente che si possa qualificare in astratto una situazione di conflitto di interessi fra intermediario finanziario e investitore nel caso in cui un gruppo bancario (cui partecipa l’intermediario finanziario) conceda del credito in favore di un gruppo industriale (cui partecipano società che hanno emesso delle obbligazioni negoziate sul mercato finanziario) e l’intermediario (e quindi il gruppo bancario) promuovendo la vendita delle obbligazioni finisce per sollevare “indirettamente” il gruppo bancario dal rischio default della società che ha emesso le obbligazioni e che partecipa al gruppo industriale (a cui era stato concesso del credito).

Cass., Sez. I Civ., 16 maggio 2018 n. 12004Gabriele Stefanucci – g.stefanucci@lascalaw.com

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