02.02.2018 Icon

Regolamento condominiale e vincoli di destinazione

La clausola contenuta in un regolamento condominiale con cui sia stata disposta la destinazione di un determinato locale ad abitazione del custode, costituisce, quale obbligazione propter rem, un vincolo di destinazione gravante sull’intero condominio.

Questo, in estrema sintesi, quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento.

Dopo un ben cinque gradi di giudizio (e ben due “passaggi” in Cassazione), la Suprema Corte ha ribadito infatti che una clausola di tal sorta vincola ed è opponibile a tutti i condomini, ivi compreso colui che abbia acquistato il locale gravato dal vincolo dal diretto proprietario, anche indipendentemente dall’autorizzazione e/o dal consenso di quest’ultimo (anch’esso obbligato, a tutti gli effetti, a tale destinazione).

Ne consegue quindi che l’acquirente, non potendo sottrarsi al vincolo – e fermo restando il minor valore del bene acquisito -, avrà diritto da parte del Condominio al pagamento di un’indennità da occupazione, che dovrà essere quantificata a decorrere dalla data di occupazione dell’immobile per l’uso stabilito dal regolamento.

Cass., Sez. III Civ., 29 gennaio 2018, n. 2071Benedetta Minotti – b.minotti@lascalaw.com

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