12.10.2017 Icon

Conversione pignoramento: i canoni di locazione incamerati dalla procedura

I canoni di locazione illegittimamente incamerati dal debitore esecutato in forza di contratto di locazione successivo al pignoramento dell’immobile devono essere restituiti alla procedura esecutiva anche in caso di conversione del pignoramento.

Questo è quanto statuito dal Tribunale di Monza con sentenza n. 2762 del 29.09.2017.

Il Giudice di merito ha ritenuto fondata la domanda del custode giudiziario di restituzione dei canoni di locazione versati al debitore esecutato, sulla scorta di quanto disposto dall’art 2912 c.c. in forza del quale il pignoramento si estende agli accessori, pertinenze e frutti della cosa pignorata.

Secondo quanto deciso dal Giudicante, infatti, non osta all’applicazione della predetta norma la circostanza che il debitore esecutato abbia richiesto la conversione del pignoramento, in quanto in tali casi ai sensi dell’art 495 c.p.c. il pignoramento perde efficacia solo con il pagamento dell’ultima rata del piano di conversione.

Pertanto, fino a tale adempimento il pignoramento immobiliare conserva piena efficacia con conseguente applicazione delle norme ad esso collegate tra cui l’art 2912 c.c.

Tantomeno può avere rilevanza la circostanza che il debitore esecutato abbia utilizzato le somme di cui ai canoni di locazione per effettuare il pagamento delle rate del piano di conversione, in quanto le due prestazioni hanno un fondamento giuridico diverso.

Infatti, come precisato dal Giudicante, i pagamenti delle rate del piano di conversione avvengono in forza del dettato normativo di cui all’art. 495 c.p.c., mentre la richiesta di restituzione alla procedura dei canoni di locazione dell’immobile staggito trova il fondamento nell’art 2912 c.c.

Tribunale di Monza, 29 settembre 2017, n. 2762Arianna Corsaro – a.corsaro@lascalaw.com

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