È questa la conclusione raggiunta dal Giudice di Pace di Sant’Anastasia in un giudizio di risarcimento danni promosso, tra gli altri, nei confronti di una società di leasing Cliente dello Studio, quale proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro stradale.
La ragione, spiega il Giudice adito, risiede nella circostanza che “in caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91 C.d.S., comma 2, e art. 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché è solo l’utilizzatore che ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione… (Cass. n. 10034/2004, Cass. n. 9472012)”.
Per le suesposte ragioni, conclude il Giudice, “la […] non ha legittimazione a stare in giudizio e per tali motivi deve essere estromessa”.
Il che appare più che condivisibile, dal momento che nel caso di specie il contratto non era ancora giunto a naturale scadenza.
Giudice di Pace di Sant’Anastasia, 05 ottobre 2017, n. 2313
Francesco Concio – f.concio@lascalaw.com
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